Gli assegnatari di alloggi destinati a servizio abitativo pubblico devono comunicare la coabitazione nell'alloggio di persone per necessità di assistenza all'assegnatario o a componenti del nucleo familiare.
La coabitazione non comporta inserimento ad alcun titolo nel nucleo familiare assegnatario e, pertanto, non produce effetti ai fini del subentro o del cambio dell’alloggio.
È ammessa la coabitazione di persone legate da vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, per assistere l’assegnatario o un componente familiare con disabilità pari o superiore al 66% o con grave handicap o patologia gravemente invalidante accertati dalla competente autorità.
È ammessa inoltre la coabitazione di persone terze rispetto al nucleo familiare assegnatario che prestano regolare attività lavorativa di assistenza a componenti del medesimo nucleo familiare.
Il venire meno della necessità di assistenza comporta la cessazione della coabitazione.